Il codice tributo 1127 è quello che il contribuente deve utilizzare con il modello F24 per il versamento dell’imposta sostitutiva per l’estromissione dei beni immobili strumentali dall’impresa individuale. A questo riguardo, bisogna fare riferimento all’art.1, comma 121, della legge n.208/2015, secondo cui l’imprenditore individuale che alla data del 31 ottobre 2015 possiede beni immobili strumentali di cui all’art.43, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, può, entro il 31 maggio 2016 scegliere per l’esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell’impresa, con effetto dal periodo d’imposta in corso a gennaio 2016, mediamente il pagamento di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell’8% della differenza tra il valore normale di tali beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto.
I beni strumentali di cui sopra sono quelli immobili utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione, se non attraverso radicali trasformazioni, si considerano strumentali, anche se non utilizzato o se dati in locazione o comodato. Le categorie di contribuenti a cui la misura si rivolge sono i lavoratori autonomi, i liberi professionisti titolari di partita IVA iscritti o non iscritti ad albi professionali.
Quanto ai metodi di pagamento dell’imposta sostitutiva, bisogna utilizzare il modello F24 in modalità telematica, avvalendosi di un intermediario abilitato, oppure direttamente, ovvero utilizzando i servizi F24 Web o F24 Online dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel, o nel caso di F24 a saldo zero, utilizzando i servizi di internet banking di banche, Poste Italiane e agenti di riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate.
Dunque, per l’estromissione dei beni immobili dal patrimonio d’impresa, limitatamente ai casi sopra indicati, l’imprenditore individuale dovrà versare un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e dell’IRAP e pari all’8% tra il valore normale dei beni e quello fiscalmente riconosciuto, utilizzando proprio il codice tributo 1127 alla sezione Erario. Dopo avere indicato l’anno di riferimento, bisogna segnalare l’importo a debito e successivamente va lasciato vuoto il campo corrispondente agli importi a credito compensati. Al Totale A va indicata la somma degli importi a debito dovuti all’Erario, mentre al Totale B la somma degli eventuali importi a credito vantati sempre verso l’Erario. Infine, il Saldo fornirà la posizione netta del contribuente, che risulterà a debito, nel caso in cui il Totale A fosse superiore al Totale B, o a credito, nel caso opposto.