Il codice tributo 1052 è quello che l’ente pubblico deve utilizzare con il modello F24 per il versamento della ritenuta sulle indennità di esproprio per occupazione. Ai sensi dell’art.50, comma 1 DPR 327/2001, nel caso di occupazione di un’area, è dovuta al proprietario un’indennità per ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell’area e per ogni mese o frazione di mese, un’indennità pari a un dodicesimo di quella annua.
L’indennità di occupazione assume, quindi, natura di mero corrispettivo per il posticipato pagamento dell’indennità di espropriazione per cui il giorno dal quale essa scatta viene fatto coincidere con quello del pagamento dell’indennità. Il decreto di occupazione d’urgenza non è tenuto, invece, a contenere la determinazione dell’indennità di occupazione, in quanto la giurisprudenza riconosce che il testo resta legittimo anche in sua assenza. La quantificazione potrà essere effettuata da un provvedimento successivo.
Il diritto all’indennità diventa esigibile alla fine di ciascun anno di occupazione, data dalla quale scatta la prescrizione decennale e il calcolo degli interessi. Il parametro per il calcolo dell’indennità di espropriazione è legato all’indennità di espropriazione. Il criterio applicato è il medesimo, senza riguardo per la natura edificabile o meno del bene occupato.
Sulla base della legge 413 del 1991, art.11, le indennità di occupazione e gli interessi comunque dovuti costituiscono reddito imponibile e concorrono, quindi, alla formazione dei redditi diversi di cui all’art.81 del testo unico delle imposte sui redditi. Gli enti eroganti sono tenuti, pertanto, ad applicare sulle somme corrisposte a titolo di occupazione temporanea, di risarcimento dei danni da occupazione acquisitiva, rivalutazione ed interessi, una ritenuta a titolo di imposta del 20%. Risulta essere facoltà del contribuente scegliere in sede di dichiarazione dei redditi per la tassazione ordinaria, nel quale caso la ritenuta si considera versata a titolo di acconto.
Il codice tributo 1052 è proprio quello che bisogna utilizzare per il versamento della suddetta ritenuta, utilizzando il modello F24 alla sezione Erario e compilando i relativi campi, ad iniziare da quello in cui va indicato il mese a cui il versamento fa riferimento, oltre che il successivo relativo all’anno di imposta. Bisogna indicare anche gli importi a debito versati, mentre va lasciato vuoto il campo relativo agli importi a credito compensati. Al Totale A deve essere indicata la somma dei debiti verso l’Erario, mentre al Totale B la somma degli eventuali crediti. Infine, al Saldo si ottiene la posizione netta del contribuente.