Il codice tributo 1109 è quello che il contribuente deve utilizzare con il modello F24 per il versamento dell’imposta sostitutiva con il metodo forfetario sulle plusvalenze realizzate dalla partecipazione in intermediari finanziari. Per plusvalenze s’intende la differenza positiva tra il prezzo di cessione della partecipazione e il suo costo di acquisto, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l’imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi.
Si tratta, in altre parole, dell’aumento di valore acquisito dalla partecipazione nel periodo di detenzione e che comporta un profitto per il titolare, sul quale deve essere versata un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi. L’aliquota viene fissata nella misura del 26%, a partire da luglio del 2014, mentre era del 20% nel periodo precedente. Le partecipazioni a loro volta si distinguono in qualificate, quando assegnano al titolare almeno il 20% dei diritti di voto in assemblea o quando la partecipazione al capitale risulti superiore al 25% per una società non quotata; se la società è quotata sui mercati regolamentati, è sufficiente che la partecipazione risulti almeno del 5% del patrimonio o che assegni al titolare almeno il 2% dei diritti di voto in assemblea per essere definita qualificata. Al di sotto di questi percentuali, parliamo di partecipazioni non qualificate, disciplinate distintamente anche sul piano fiscale.
Infatti, sono le partecipazioni non qualificate ad essere soggette a un’imposta sostitutiva, attraverso il metodo forfetario, mentre le plusvalenze realizzate dalla cessione di partecipazioni qualificate sono soggette a tassazione ordinaria, ovvero vengono sottoposte alle aliquote previste per i redditi. In ogni caso, vige il principio di cassa, ovvero le plusvalenze si considerano realizzate nel momento in cui si effettua la cessione delle partecipazioni e, pertanto, viene incassato il relativo valore.
Il codice tributo 1109 viene utilizzato proprio per il versamento dell’imposta sostitutiva e può anche fare riferimento a un importo a credito da compensare. Il modello F24 va compilato alla sezione Erario. Nel campo corrispondente, va indicato l’anno a cui fa riferimento il versamento dell’imposta, mentre va lasciato vuoto lo spazio relativo agli importi a credito compensati. Successivamente, al Totale A va segnalata la somma degli importi a debito dovuti verso l’Erario, mentre al Totale B la somma degli eventuali importi a credito. Quest’ultimo campo va lasciato vuoto in assenza di crediti. Infine, al Saldo si ottiene la posizione netta del contribuente, che può essere a debito per il caso di Totale A superiore al Totale B o a credito.