Il codice tributo 1107 è quello che il contribuente deve utilizzare con il modello F24 per il versamento dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate dalla cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni e di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione.
Il riferimento normativo si ha con la legge 266/2005, art.1, comma 496, che stabilisce che in caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistato o costruiti da non più di 5 anni e di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, all’atto della cessione e su richiesta della parte venditrice resa al notaio, in deroga alla disciplina di cui all’art.67 comma 1 lett. b del testo unico delle imposte sui redditi, sulle plusvalenze realizzate si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito del 12,50%. A seguito della richiesta, il notaio provvede anche all’applicazione e al versamento dell’imposta sostitutiva della plusvalenza, ricevendo la provvista dal cedente. Il notaio comunica anche all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle cessioni di cui al primo periodo, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia.
Tale previsione nasce dal fatto che la plusvalenza realizzata con la cessione di beni immobili viene usualmente sottoposta a tassazione, dopo essere stata indicata nella dichiarazione dei redditi. Pertanto, sarebbe sottoposta alle consuete aliquote Irpef. Tuttavia, nel caso specifico, ricorrendo i suddetti presupposti, il cedente potrà avvalersi dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, versando il 12,50% della plusvalenza realizzata.
Questa è data dalla differenza tra il prezzo di cessione e quello di acquisto, maggiorato di ogni altro costo inerente. Il cedente deve essere un soggetto Irpef, che non agisce a fini d’impresa, per cui sono esclusi dalla disciplina le cessioni da parte di una società di capitali, una cooperativa, un ente pubblico o un ente soggetto ad IRES. Le cessioni devono essere a titolo oneroso e risultanti da atto notarile.
Il codice tributo 1107 è proprio quello da utilizzare per il versamento dell’imposta sostitutiva e compilando la sezione Erario del modello F24. Nell’apposito campo va indicato l’anno di riferimento dell’imposta, mentre deve essere lasciato vuoto quello per importi a credito compensati. Al Totale A bisogna indicare la somma degli importi a debito verso l’Erario, mentre al Totale B la somma degli eventuali importi a credito, sempre verso l’Erario. Al Saldo si ottiene la posizione contributiva netta.