Il codice tributo 1106 è quello che deve essere utilizzato con il modello F24 per il versamento dell’imposta sostitutiva sul risultato maturato dalla gestione di fondi mobiliari chiusi. Il riferimento normativo è il D.Lgs. 461 del 1997, art.8 comma 3, che stabilisce quanto segue, i proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi, tranne quelle assunte nell’esercizio di imprese commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti. I proventi derivanti dalle partecipazioni assunte nell’esercizio di imprese commerciali, anche se inseriti in bilancio, concorrono a formare il reddito nell’esercizio in cui sono percepiti e sui proventi percepiti è riconosciuto un credito d’imposta pari al 15% del loro importo. Le rettifiche di valore delle quote sono ammesse in deduzione dal reddito per l’importo che eccede i maggiori valori iscritti in bilancio che non hanno concorso a formare il reddito. Per la determinazione dei proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi si applica il comma 4-bis dell’art.42 del TUIR.
I fondi mobiliari chiusi si caratterizzano per la possibilità consentita agli aderenti di investire le loro quote solo all’atto della costituzione e il rimborso può essere richiesto solo a scadenze prestabilite. Per questo di chiamano chiusi, perché l’ingresso e l’uscita degli investitori non sono liberi. Il valore della quota non deve basarsi sui valori contabili, che avrebbero una frequenza abbastanza bassa, ma le norme prescrivono che nel caso di sottoscrizione minima inferiore ai 25.000 euro, il fondo deve essere quotato sui mercati regolamentati e, pertanto, le relative quote sono valutati sulla base dei prezzi scaturenti dall’incontro tra domanda e offerta.
Sui proventi maturati dalla loro gestione, l’investitore deve sostenere il versamento di un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi del 26%, era al 20% fino al 30 giugno 2014, tranne che per gli investimenti aventi ad oggetto titoli di stato, che continuano ad essere sottoposti alla tassazione agevolata del 12,50%.
Il codice tributo 1106 deve essere utilizzato alla sezione Erario del modello F24, indicando nell’apposito campo l’anno di riferimento per il versamento. Non compilare il campo importi a credito compensati. Successivamente, al Totale A va indicata la somma dei debiti dovuti verso l’Erario, mentre al Totale B la somma degli eventuali crediti vantati, sempre nei confronti dell’Erario, il campo va lasciato vuoto, in assenza di crediti fiscali. Infine, al Saldo si ottiene la posizione netta del contribuente, che risulterà a debito, qualora il Totale A supera il Totale B, a credito nel caso opposto.