Il codice tributo 1105 è quello che il contribuente deve utilizzare con il modello F24 per il versamento dell’imposta sostitutiva sul risultato dei fondi esteri maturato dai soggetti residenti autorizzati in Italia. Per capire di cosa parliamo, dobbiamo fare riferimento al D.Lgs. 461 del 1997, art.8 comma 4, che stabilisce quanto segue, i fondi comuni di cui all’art.1 non sono soggetti alle imposte sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale si applicano a titolo d’imposta. Non si applicano la ritenuta sugli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5% dell’attivo medio gestito, nonché le ritenute del 12,50%, elevate al 26% da luglio del 2014 su tutti i proventi finanziari, con l’eccezione dei titoli di stato, i cui redditi continuano a essere sottoposti ad aliquota del 12,50%.
Contestualmente alla presentazione della dichiarazione dei redditi propri, la società di gestione del risparmio presenta anche la dichiarazione del risultato di gestione conseguito nell’anno precedente da ciascun fondo da essa gestito, indicando anche i dati necessari per la determinazione dell’imposta sostitutiva lorda. La dichiarazione è resa su apposito modulo approvato con decreto del Ministero delle finanze. Per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, le sanzioni anche penali, i rimborsi e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
I redditi di cui parliamo sono quelli maturati dai fondi esteri per conto di residenti in Italia, ovvero partecipazioni, tranne quelle assunte nell’esercizio di imprese commerciali. I proventi derivanti da partecipazioni assunte nell’esercizio di imprese commerciali, invece, concorrono alla formazione del reddito nell’esercizio in cui sono percepiti, vedendo riconosciuto un credito d’imposta del 15%.
Dunque, il codice tributo 1105 è quello che la società di gestione è tenuta a utilizzare per il versamento della suddetta imposta sostitutiva dei redditi, compilando la sezione Erario. Bisogna indicare nell’apposito campo l’anno di imposta a cui fa riferimento il versamento, mentre successivamente deve essere fornito l’importo da pagare. Lasciare vuoto il campo importo a credito compensati. Al Totale A va indicata la somma degli importi a debito verso l’Erario, mentre al Totale B la somma degli eventuali importi a credito vantati, sempre nei confronti dell’Erario. Il Saldo ci fornisce la posizione netta del contribuente, che sarà a debito per il caso in cui il Totale A supera il Totale B, o a credito.