Il codice tributo 1104 è quello che il sostituto d’imposta deve utilizzare con il modello F24 per il versamento dell’imposta sostitutiva sul risultato della gestione dei fondi, tramite intermediari e SICAV. Il riferimento è al D.Lgs.461, art.8, commi 1 e 2, che stabilisce quanto segue, I fondi comuni di cui all’art.1 non sono soggetti alle imposte sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale si applicano a titolo d’imposta. Non si applicano la ritenuta sugli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5% dell’attivo medio gestito, oltre che le ritenute del 12,50%.
Sul risultato della gestione del fondo maturato in ciascun anno la società di gestione preleva il 12,50% del risultato a titolo d’imposta sostitutiva. Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto del fondo alla fine dell’anno, al lordo dell’imposta sostitutiva accantonata, aumentato dei rimborsi e dei proventi eventualmente distribuiti nell’anno e diminuito dalle sottoscrizioni effettuate nell’anno, il valore del patrimonio netto del fondo all’inizio dell’anno e i proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva, oltre che i proventi esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo d’imposta.
Nel caso di fondi avviati o cessati nel corso dell’anno, il valore del patrimonio netto iniziale è quello alla data di avvio e quello del patrimonio netto finale quello alla data di cessazione. La società di gestione versa l’imposta sostitutiva al concessionario della riscossione, ovvero alla sezione provinciale della tesoreria dello stato, sulla base della competenza territoriale legata al domicilio fiscale della società, entro il 28 febbraio di ogni anno.
Il codice tributo 1104 è proprio quello che la società di gestione deve utilizzare in qualità di sostituto d’imposta, in vece del contribuente, per il versamento dell’imposta sostitutiva sopra indicata. Il modello F24 va compilato alla sezione Erario, dove in corrispondenza dell’apposito campo vanno inseriti gli importi a debito verso l’Erario, mentre deve rimanere vuoto il campo relativo agli importi a credito compensati. Al Totale A va indicata la somma dei debiti verso l’Erario, mentre al successivo Totale B la somma degli eventuali importi a credito vantati. Al Saldo si ottiene la posizione netta del contribuente, che può essere a debito, nel caso in cui il Totale A superi il Totale B, o a credito.