Il codice tributo 1058 è quello che il contribuente deve utilizzare con il modello F24 per il versamento delle ritenute sulle plusvalenze realizzate, in relazione alle cessioni a termine di valute estere. A tale proposito, il D.L. 378 del 17/09/1992, all’art.3 comma 2, spiega che I soggetti indicati nel comma primo dell’art.23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.600, che intervengono in qualità di acquirenti nelle cessioni a termine di valute
estere, operano una ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 12,50%, con obbligo di rivalsa, sulle plusvalenze di cui alla lettera c-ter dell’articolo 81 del citato testo unico delle imposte sui redditi.
Le norme assoggettano a tassazione solamente le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso delle valute di cui sia acquisita o mantenuta la disponibilità per finalità di investimento. Risulta essere stata a questo scopo introdotta una presunzione assoluta, ovvero che la finalità di investimento si ritiene sussistere ogni qualvolta che le valute siano depositate su depositi e conti correnti o sono oggetto di cessione a termine.
Al fine, però, di evitare che la tassazione ricada su operazioni non significative, l’imposizione fiscale sulle cessioni di valute rinvenienti da depositi o conti correnti si ha solo nel caso in cui la giacenza massima di questi sia superiore a 51.645,99 euro per almeno 7 giorni lavorativi continui.
Si consideri, che le operazioni di speculazione, tenute tramite compravendita di valute estere, quasi mai vengono chiuse a distanza di una settimana, ma al più tardi di qualche giorno, se non di qualche ora, per cui alla suddetta tassazione sfugge la stragrande maggioranza delle transazioni con finalità speculative sui tassi di cambio. Un’altra precisazione riguarda, poi, la misura della tassazione, che a partire dal luglio del 2014 è stata elevata su tutte le rendite finanziarie, ad eccezione dei titoli di stato, al 26%. Dal gennaio 2012 al 30 giugno 2014 era salita già al 20%. Le plusvalenze realizzare sui titoli di stato restano tassate al 12,50%.
Il codice tributo 1058 è proprio quello che si deve utilizzare alla sezione Erario del modello F24 per il versamento delle ritenute su plusvalenze realizzate, in relazione alle cessioni a termine di valute estere, sempre nei casi di cui sopra. In corrispondenza dell’apposito campo va indicato il mese di riferimento del versamento, per esempio, 03, se si tratta di marzo. Al Totale A bisogna inserire la somma degli importi a debito verso l’Erario, mentre al Totale B la somma degli eventuali importi a credito. Infine, alla voce Saldo si ottiene la posizione netta del contribuente.