Il codice tributo 1057 è quello che il contribuente deve utilizzare con il modello F24 per il versamento dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui premi di risultato e sulla partecipazione agli utili, a seguito di assistenza fiscale.
Il comma 182 dell’art.1 della legge n.208 del 28 dicembre 2015 così stabilisce, Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%, entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto di cui al comma 188, oltre che le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili di impresa.
Già nel 2008, il Parlamento aveva approvato una legge per incentivare il lavoro straordinario e i cosiddetti premi di produttività, ovvero le componenti accessorie del reddito, penalizzate spesso da aliquote fiscali crescenti con l’aumentare del reddito imponibile. Invece che essere premiato con una retribuzione decisamente crescente, il lavoratore rischierebbe così di non percepire alcun beneficio, nonostante il maggiore impegno profuso nella sua attività. Per questo, è stato deciso di fissare un’imposta forfetaria del 10% sulle suddette componenti di reddito, sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali comunali e regionali.
Per evitare abusi, però, sono state previste limitazioni, nel senso che il reddito supplementare così detassato non deve superare un certo ammontare lordo annuo e non deve essere accessorio a una retribuzione superiore a un dato livello.
Il codice tributo 1057 è quello che il sostituto d’imposta deve utilizzare proprio per tale ipotesi. Il modello F24 deve essere compilato alla sezione Erario. In corrispondenza del campo rateazione regione prov mese rif bisogna inserire il numero relativo al mese di riferimento dell’imposta, per esempio, 03 per marzo. Oltre all’anno, è necessario anche indicare gli importi a debito versati all’Erario nell’apposito campo, mentre deve restare vuoto quello degli importi a credito.
Al Totale A deve comparire la somma degli importi a debito verso l’Erario, mentre al Totale B la somma degli eventuali importi a credito. Al Saldo si otterrà così la posizione netta del contribuente, che sarà a debito, se il Totale A supera il Totale B, mentre sarà a credito nel caso contrario.