Il codice tributo 1049 è quello che il creditore pignoratizio deve versare con il modello F24 per la ritenuta operata a titolo di acconto Irpef sulle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi.
Nell’ipotesi di somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi, la ritenuta, dove prevista, deve essere liquidata dal soggetto erogatore, che agisce in qualità di sostituto d’imposta, applicando un’aliquota pari al 20%. Il Decreto legge 1 luglio 2009, n.78, aveva specificato, che in caso di somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi, la ritenuta applicata, se dovuta, fosse del 20%, a titolo di acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio.
L’obbligo si concretizza a patto che il terzo erogatore sia un sostituto d’imposta, che il creditore pignoratizio sia un soggetto Irpef e che il credito sia riferito a somme, per cui è prevista la ritenuta alla fonte, senza necessità che si svolgano ulteriori indagini sul tipo di reddito erogato. Sarà eventualmente il creditore a dovere dimostrare che le somme non sarebbero soggette a ritenuta del 20%.
Un esempio tipico è quello del libero professionista, che ottiene con sentenza del giudice il pignoramento delle somme depositate in banca del cliente per il pagamento di un debito. L’istituto di credito deve applicare la ritenuta del 20% su tali somme, che dovrà rendere disponibili al creditore.
Sono esclusi dalla ritenuta gli assegni di mantenimento del coniuge, in quanto considerate sensibili sotto il profilo sociale e, pertanto, meritevoli di tutela particolare. Lo stesso dicasi per le procedure esecutive di Equitalia, dovendo seguire le regole fiscali previste per l’agente di riscossione. L’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione 18/E del 2010, ha istituito il codice tributo 1049 per il versamento della suddetta ritenuta e allo stesso tempo ha fissato i termini per il versamento medesimo, che deve avvenire entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello nel quale la ritenuta viene applicata.
La sezione da utilizzare è Erario. Devono essere indicati gli importi a debito da versare all’Erario, mentre nulla deve essere inserito nel campo relativo agli importi a credito compensati. Al Totale A va segnalata la somma degli importi a debito, al Totale B la somma degli eventuali importi a credito. Infine, al Saldo si ottiene la posizione netta del contribuente, che può risultare a debito, se il Totale A è superiore al Totale B, oppure a credito nel caso opposto.