Il codice tributo 1018 è quello che il contribuente deve utilizzare con il modello F24 per il versamento della ritenuta sulle prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di capitale e/o in forma di rendita, come disciplinato dal D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, art.11, comma 6 e chiarito con Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.97/E del 11/05/2207.
Questa, nell’istituire il codice tributo, chiarisce che le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di capitale sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di rendita sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e a quelli di cui alla lettera g-quinquies comma 1, art.44 del TUIR e successive modificazioni.
Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche viene applicata una ritenuta a titolo di imposta con aliquota del 15%, ma ridotta dello 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari e per una riduzione massima del 6%. Sostanzialmente, quindi, la riduzione dell’imposta cessa di operare dal tentacinquesimo anno di partecipazione a una qualche forma di previdenza complementare. Nel caso di prestazioni erogate in forma di capitale, la ritenuta viene applicata dalla forma pensionistica a cui il lavoratore risulta iscritto; nel caso di prestazioni in forma di rendita, invece, va applicata dai soggetti eroganti.
Dunque, stiamo parlando dell’imposta applicata dal Fisco sulle erogazioni pensionistiche, siano esse in forma di rendita o di capitale, con i suddetti benefici riconosciuti per le somme maturate in conseguenza di una partecipazione di lungo periodo a una qualche forma di previdenza complementare e in misura crescente al periodo di partecipazione stessa.
Il codice tributo 1018 è proprio quello che va utilizzato con il modello F24 per il versamento della suddetta ritenuta, utilizzando la sezione Erario. Al campo in corrispondenza della voce rateazione regione prov mese rif va indicato il mese di riferimento del versamento. Successivamente, va segnalato l’importo a debito da versare all’Erario, mentre nulla va scritto in relazione agli importi a credito compensati. Al Totale A bisogna scrivere la somma dei debiti verso l’Erario, mentre al Totale B la somma degli eventuali crediti vantati, sempre nei confronti dell’Erario. Questo campo va lasciato vuoto, qualora non si abbiano crediti erariali. Infine, alla voce Saldo si ottiene la posizione netta del contribuente, che può essere a debito, nel caso in cui il Totale A superi il Totale B, o a credito nel caso opposto.