Il codice tributo 1012 è quello che il contribuente deve utilizzare con il modello F24 per il versamento delle ritenute sulle indennità per i casi di cessazione del rapporto di lavoro. Per capire meglio di cosa parliamo, dobbiamo fare riferimento al Tfr, il Trattamento di fine rapporto, che viene erogato al lavoratore al termine del rapporto di lavoro, dopo essere stato accumulato mese per mese e anno per anno, attraverso accantonamenti, pari al salario annuo lordo, suddiviso per 13,5. In pratica, per ogni anno di servizio, il lavoratore matura una mensilità, che gli verrà corrisposta alla cessazione del rapporto di lavoro con il datore.
Queste indennità di fine rapporto sono soggette a tassazione separata, in modo da evitare che soggiacciano alle medesime aliquote applicate ai redditi ordinari. Sarebbe ingiusto, infatti, tassarli in eguale modo, in quanto si rischierebbe di versare al Fisco una quota rilevante di quanto maturato negli anni, visto che la somma verrebbe considerata come maturata in un unico esercizio.
Fino al 31 dicembre del 2000, era il datore di lavoro a dovere versare all’Erario l’intera tassazione che colpiva questi redditi, mentre dall’1 gennaio del 2001 esso provvede ad effettuare una trattenuta parziale, mentre sarà compito successivamente proprio dell’amministrazione finanziaria verificare quanto il lavoratore dovrà versare, oltre all’acconto già pagato.
Prima, le norme consentivano solamente la compensazione verticale con il codice tributo 1012, mentre oggi è possibile anche avvalersi della compensazione orizzontale, per cui se il datore di lavoro versa un importo superiore, in relazione alle trattenute del TFR, egli potrà diminuire per una pari somma i versamenti successivi.
Vediamo quali sono i termini per il versamento. L’acconto va versato entro il 16 dicembre di ogni anno ed è pari al 90% dell’imposta sostitutiva sui redditi al lordo delle rivalutazioni maturate nell’anno precedente. Il saldo è pari alla differenza tra quanto dovuto e quanto già versato dal datore di lavoro e deve essere versato entro il 16 febbraio dell’anno successivo a quello di maturazione.
Il codice tributo 1012 deve essere inserito nel modello F24 alla voce Imposte dirette-IVA, ritenute alla fonte, altri tributi e interessi, nella sezione Erario. Bisogna indicare anche l’importo a debito, oltre al mese e all’anno di riferimento. Inoltre, se si hanno importi a credito, questi possono essere segnalati e portati in detrazione dagli importi a debito, per cui nel Saldo, Totale A – Totale B, si riporterà la somma netta a credito o a debito verso l’Erario. La compilazione è quindi semplice.