Codice Tributo 1822 – Guida

Il codice tributo 1822 è quello che il contribuente deve utilizzare con il modello F24 per il versamento dell’imposta a seguito di operazione straordinaria di cui all’art.15, comma 11, D.L. n.185/2008, relativa ai maggiori valori per altre attività Risoluzione n. 127/E del 25/05/2009. Per capire di cosa parliamo, dobbiamo fare riferimento al comma 10 del medesimo articolo, che prevede l’assoggettamento a un’imposta sostitutiva del 16% dei maggiori valori iscritti a bilancio in fase di avviamento e relativi alle attività di immobilizzazioni. Il comma 10 fa riferimento ai valori relativi all’esercizio 2007, da versare entro il termine fissato per il saldo delle imposte sui redditi, dunque, entro il 16 giugno 2008.

L’imposta sostitutiva è alternativa all’Ires e all’Irap, oltre che alle relative addizionali. Le disposizioni del comma 10 sono applicabili anche per riallineare i valori fiscali ai maggiori valori attribuiti in bilancio ad attività diverse da quelle indicate nello stesso. In questo caso, tali maggiori valori sono assoggettati a tassazione ordinaria e alle eventuali addizionali, rispettivamente dell’Ires e dell’Irap, da segnalare separatamente dall’imponibile complessivo, versando l’importo dovuto in un’unica soluzione. L’opzione può essere esercitata anche con riferimento a singole fattispecie, come definite dal comma 5, ovvero per i componenti reddituali e patrimoniali delle operazioni aventi la medesima natura ai fini delle qualificazioni di bilancio e dei relativi rapporti di copertura.

Il codice tributo 1822 può essere utilizzato anche per segnalare anche eventuali importi a credito vantati verso l’Erario. La sezione Erario è proprio quella da compilare. Bisogna indicare l’anno di riferimento per il versamento dell’imposta, così come anche l’importo a debito dovuto verso l’Erario, mentre il campo corrispondente agli importi a credito compensati deve essere lasciato vuoto. Al Totale A va riportata la somma degli importi a debito, mentre al Totale B va indicata la somma degli eventuali importi a credito da compensare. Al Saldo si otterrà la posizione netta del contribuente, che sarà a debito, nel caso in cui il Totale A sia superiore al Totale B, mentre risulterà a debito, nel caso sia il Totale B ad essere superiore al Totale A.

Diversamente dalle fattispecie previste dal comma 10, quelle indicate al comma 11 non presuppongono una fiscalità di vantaggio, visto che le altre attività diverse da quelle immateriali e relative a operazioni straordinarie sono gravate da una tassazione ordinaria, non dalla minore aliquota del 16% dell’imposta sostitutiva dell’Ires e dell’Irap, oltre che delle relative addizionali.