Il codice tributo 1823 è quello che il contribuente deve utilizzare con il modello F24 per il versamento dell’imposta sostitutiva a seguito di operazione straordinaria di cui all’art.15, comma 11, D.L. 185/2008, relativo ai maggiori valori dei crediti – Risoluzione n.127/E del 25/05/2009. In deroga alle disposizioni contenute nel testo unico delle imposte sui redditi, i contribuenti possono assoggettare i maggiori attribuiti in bilancio all’avviamento, ai marchi di impresa e alle altre attività immateriali a un’imposta sostitutiva con aliquota del 16%. Questa imposta si versa in sostituzione dell’IRES e dell’IRAP, oltre che delle relative addizionali. Questo è il contenuto del comma 10, mentre il comma 11 sopra citato dispone che le stesse previsioni si applicano per riallineare i valori fiscali ai maggiori valori attributi in bilancio per attività diverse da quelle indicate nel comma 10.
In questo caso, però, tali maggiori valori sono assoggettati a tassazione ordinaria, oltre che alle eventuali maggiorazioni relative a IRES e IRAP, separatamente dall’imponibile complessivo, versando l’importo dovuto entro in un’unica soluzione. Questa opzione può essere esercitata anche con riguardo alle singole fattispecie definite al comma 5 del medesimo D.L., ovvero con riferimento ai componenti reddituali e patrimoniali delle operazioni aventi la medesima natura ai fini delle qualificazioni di bilancio e dei relativi rapporti di copertura.
Questa legislazione si è resa necessaria, a seguito dell’adozione anche in Italia dei principi contabili internazionali, di cui al Regolamento CE n.1606/2002 e del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002. Con l’entrata in vigore per le imprese di questi nuovi principi contabili sono possibili saldi diversi da quelli che si sarebbero determinati con l’adozione dei vecchi principi nazionali. Proprio per consentire alle imprese di regolare tali differenze anche a proprio favore sul piano fiscale, sono state previste alcune eccezioni, come un’imposta sostitutiva di IRES, IRAP e relative addizionali del 16%, quindi, evidentemente di favore. Non è questo il caso, però, delle fattispecie indicate all’art.15, comma 10. In questi casi, l’aliquota è ordinaria e vanno versate anche le addizionali fiscali, salvo riportare l’importo separatamente dai saldi complessivi.
Il codice tributo 1823 è proprio quello da utilizzare per il versamento dell’imposta, anche per indicare un importo a credito da compensare. La sezione da compilare è Erario. Possono essere indicati nell’apposito campo i crediti vantati verso l’Erario e da compensare con gli importi a debito, per cui la posizione netta del contribuente sarà segnalata dal Saldo, che può indicare un credito o un debito netto.