Codice Tributo 1108 – Guida

Il codice tributo 1108 è quello che il contribuente deve utilizzare con il modello F24 per il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta sulle plusvalenze delle partecipazioni detenute. Per capire meglio di cosa parliamo, eccovi una spiegazione sintetica. La cessione di partecipazioni, ovvero di titoli azionari, può dare vita a una plusvalenza, quando il prezzo di rivendita risulta superiore a quello di acquisto. Quando si dismette un pacchetto di titoli relativo a una partecipazione qualificata, la plusvalenza va sottoposta a tassazione Irpef, per cui va segnalata in sede di dichiarazione dei redditi. Se, invece, la partecipazione è non qualificata, è sottoposta a un’imposta sostitutiva, che attualmente è fissata nella misura del 26%.

Il codice tributo 1108 è proprio quello da utilizzare in questo secondo caso. Potrebbe sorgere spontanea una domanda relativa a cosa si intende per partecipazioni qualificate e non. Si definisce qualificata la detenzione di una partecipazione pari al 25% del capitale o del 20% dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria, se la società non è quotata. Nel caso di società quotata, invece, è qualificata la partecipazione pari al 5% del capitale o al 2% del diritto di voto.

Nella maggioranza dei casi, quindi, è chiaro che il piccolo investitore si troverà a realizzare eventuali plusvalenze relative a partecipazioni non qualificate, essendo altamente improbabili che con somme relativamente minute riesca a detenere una partecipazione qualificata, tranne che nei casi di piccole società e preferibilmente non quotate sui mercati regolamentati.

L’Amministrazione finanziaria ha chiarito che i suddetti criteri vanno intesi alternativi, nel senso che è sufficiente che sia raggiunto anche solo uno di loro per rendere qualificata una partecipazione. In altri termini, ciò avverrà se la partecipazione detenuta è pari ad almeno il 25% del capitale di una società non quotata, oppure se essa consente al titolare di esercitare almeno il 20% dei diritti di voto in assemblea ordinaria. Nel caso di società quotate, basta che la partecipazione detenuta sia pari ad almeno il 5% del capitale sociale o consenta di esercitare almeno il 2% dei diritti di voto.

Le plusvalenze sopra definite sono anche dette capital gain e da un punto di vista fiscale, se realizzate da persone fisiche all’interno di un’attività d’impresa, dell’esercizio di arti e professioni o subordinatamente a un rapporto di lavoro dipendente, esse sono considerate dal T.U.I.R. redditi diversi, per distinguerli dai cosiddetti redditi da capitale o certi, come gli interessi e i dividendi.