Il codice tributo 1133 è quello che il contribuente deve utilizzare con il modello F24 per il versamento dell’imposta sostitutiva dei redditi diversi, di cui all’art.67, comma 1, lett. da c-bis a c-quinquies, del T.U.I.R., relativamente all’opzione per l’affrancamento – art.3, commi 15 e 16, del D.L. n.66 del 24 aprile 2014, in regime dichiarativo.
Per capire di cosa parliamo, dobbiamo accennare velocemente a una modifica legislativa avvenuta nel 2014, relativamente all’imposta sui redditi di natura finanziaria. A partire dall’1 luglio del 2014, infatti, l’aliquota è stata elevata per quasi tutti i redditi finanziari dal 20% al 26%, con l’eccezione di quelli attinenti ai titoli di stato, che restano tassati alla più favorevole 12,50%.
Tuttavia, con il cambio di tassazione, sulle operazioni finanziarie concluse successivamente al 30 giugno, ma che erano state aperte prima di quella data, accadrebbe che il contribuente si troverebbe a versare all’Erario un’imposta del 26% su tutto il reddito maturato, anche se in parte sotto la precedente tassazione più leggera del 20%. Per questo, il legislatore ha previsto il metodo dell’affrancamento, grazie al quale il contribuente non si vedrà gravato ingiustamente di un onere maggiore. Questo avviene versando un’imposta sostitutiva del 20% sui redditi maturati al 30 giugno 2014. Lo stesso era stato previsto con un decreto del 2011, relativamente agli strumenti finanziari detenuti al 31 dicembre 2011.
L’affrancamento consente ai contribuenti di assumere come costo fiscalmente riconosciuto delle attività finanziarie il valore dei titoli alla data del 30 giugno 2014, invece che quello del costo originario. Le modalità per avvalersi di questa opzione sono due, a seconda che il contribuente si sia avvalso del regime dichiarativo o di quello del risparmio amministrato.
A tale proposito sono stati istituiti due codici tributo, 1133 e 1135. Il primo è valido per avvalersi dell’affrancamento suddetto sotto il regime dichiarativo, mentre il secondo consente lo stesso, ma sotto il regime dichiarativo.
Il codice va utilizzato nella sezione Erario, dove vanno indicati l’anno di riferimento per il pagamento dell’imposta e l’importo a debito da versare, mentre non va utilizzato il campo attinente agli importi a credito compensati. Successivamente, al Totale A vanno segnalati gli importi a debito complessivi dovuti verso l’Erario, mentre al Totale B gli importi vantati a credito verso l’Erario. Il Saldo determinerà la posizione netta del contribuente, che sarà sempre a credito, nel caso in cui A risulti superiore a B, oppure a credito, nel caso in cui fosse B a essere superiore.