Il 16 marzo di ogni anno scade il termine per il versamento della Tassa di Concessione Governativa per le imprese. Esso avviene tramite il modello F24 e riguarda la vidimazione dei seguenti libri e registri sociali: quelli delle S.p.A., delle S.r.l., delle S.ap.A., delle società consortili a responsabilità limitata, delle aziende speciali e consorzi tra enti territoriali ex L.8.6.1990, n.142, società in liquidazione ordinaria, società sottoposte a procedure concorsuali. Non sono tenuti al versamento della tassa le società cooperative e di mutua assicurazione, le società di capitali dichiarate fallite.
Quanto all’importo da versare, esso è legato al capitale sociale all’1 gennaio. Se esso è inferiore a 516.456,90 euro, la tassa annuale per la bollatura e la numerazione dei libri e dei registri sociali è dovuta nella misura forfetaria di 309,87, se esso è superiore a tale ammontare, la tassa sale a 516,46 euro. Per il primo anno di attività, la tassa vidimazione libri sociali va versata prima della dichiarazione di inizio attività, tramite bollettino c/c postale n.6007, intestato all’Ufficio delle Entrate Centro Operativo di Pescara.
Il tributo è deducibile ai fini fiscali nell’anno di imposta del pagamento. Esso è deducibile anche ai fini Irap, seguendo le regole proprie di tale imposta.
Come detto, bisogna avvalersi del modello F24 per il versamento, indicando come anno di riferimento quello in cui avviene il pagamento. Pertanto, se state pagando il 15 marzo 2015, dovrete indicare come anno il 2015. E così via.
Come codice tributo deve essere indicato il 7085. Esso consente di compensare i crediti di altri tributi fino alla misura massima di 516.456,90 euro all’anno. E’ vietata, però, nonché fortemente sanzionata, la compensazione relativa ai crediti erariali di imposte della stessa natura iscritte a ruolo e per le quali è scaduto il termine di pagamento, nella misura superiore a 1.500 euro.
Per quanti non abbiano rispettato la scadenza di pagamento è prevista una sanzione nella misura del 30% della tassa evasa. Tuttavia, se il contribuente di avvale del ravvedimento operoso, avrà diritto a sanare la sua posizione con una sanzione di gran lunga ridotta, pari solamente allo 0,2% per ogni giorno di ritardo, se questo è di massimo 14 giorni; del 3%, se il ritardo è di almeno 15 giorni, ma non oltre i 30; del 3,75%, se esso è superiore ai 30 giorni. A ciò si aggiunge il pagamento degli interessi legale, che per il 2015 sono stati fissati allo 0,5%, mentre erano all’1% nei 2 esercizi precedenti.