Il codice tributo 4037 è quello che le imprese contribuenti sono tenute a utilizzare con il modello F24 per il versamento della seconda rata dell’acconto o quella in un’unica soluzione per la quota IRPEF relativa agli impianti siti in Sicilia. Per comprendere di cosa parliamo, è necessario fare un breve riassunto storico. Lo Statuto della Regione Sicilia è stato redatto e approvato nel 1946, ancora prima che fosse scritta la Costituzione della Repubblica italiana e vanta rango costituzionale, ovvero è assimilato alla Carta fondamentale, per cui può essere modificato solo con doppio percorso, sia all’Assemblea regionale siciliana che al Parlamento nazionale.
Lo statuto speciale di cui gode la Sicilia la pone in una condizione peculiare sul piano dei rapporti con lo stato centrale, in riferimento, tra l’altro, alla gestione delle entrate fiscali, parte delle quali devono essere devolute da Roma a Palermo. In esso si trovano alcune norme peculiari, alcune delle quali mai applicate in tema di autonomia, spesso in quanto divenute inconciliabili con lo sviluppo normativo nazionale e l’adesione dell’Italia ai trattati internazionali, tra cui quella per cui le imprese con sede fiscale nel resto del territorio nazionale, ma che producano o eroghino servizi con impianti siti in Sicilia, sono tenute a versare alla regione le imposte relative alla quota di reddito maturata sul territorio regionale.
Ai fini del calcolo, bisogna prendere in considerazione i ricavi maturati dalle persone fisiche con finalità d’impresa sul territorio siciliano e rapportarli a quelli complessivi del periodo, ottenendo la quota sulla quale andranno versate le imposte sui redditi, rispettando le stesse scadenze fiscali fissate al livello nazionale.
Nel caso specifico, il codice tributo 4037 è quello che le imprese devono utilizzare per il versamento della seconda rata dell’acconto o del versamento in un’unica soluzione della quota IRPEF, compilando il modello F24 alla sezione Erario. Dopo avere indicato nell’apposito campo il codice, bisogna segnalare l’anno di riferimento per il versamento e l’importo a debito versato, mentre deve essere lasciato vuoto il campo importi a credito compensati. Al Totale A si deve riportare la somma degli importi a debito indicati alla sezione Erario, al Totale B la somma degli eventuali debiti vantati alla medesima sezione. Questo campo va lasciato vuoto nel caso in cui non esistessero crediti. Infine, al campo Saldo si ottiene la posizione netta dell’impresa, che risulterà a debito nel caso di Totale A maggiore di Totale B, o a credito, nel caso opposto.