Il codice tributo 3914 è quello che il contribuente deve utilizzare con il modello F24 per il pagamento dell’IMU sui terreni e in favore del Comune. L’IMU è un’imposta su terreni e fabbricati, introdotta nel 2011 e che è stata di recente riformata, in relazione alle abitazioni principali e pertinenze.
Lo stato centrale ha fissato per ciascuna tipologia catastale un’aliquota minima e una massima, che il Comune può applicare. Quanto al gettito fiscale, la metà derivante dall’applicazione dell’aliquota minima va allo stato, il resto all’ente locale. Lo stesso vale per i terreni, per i quali bisogna utilizzare il codice tributo 3914 per la quota da pagare in favore del Comune, mentre il 3915 è quello da utilizzare per la quota in favore dello Stato.
Vediamo come si calcola la base imponibile per il versamento dell’IMU sui terreni agricoli. Si prende la rendita catastale all’1 gennaio dell’anno di riferimento, la si rivaluta del 25% e si moltiplica il risultato per 135. A questo punto, si applica l’aliquota fissata dal Comune, che può variare dello 0,1% solo in diminuzione, rispetto all’aliquota base dello 0,2%.
Facciamo un esempio, un terreno agricolo presenta una rendita catastale di 35 euro. Il Comune applica l’aliquota dello 0,2%. A questo punto, i proprietario del fondo deve rivalutare la rendita del 25%, per cui si ha: 35 x 1,25 = 43,75 euro. Il risultato deve ora essere moltiplicato per 135, 43,75 x 135 = 5.906,25 euro. Su questa cifra si applica l’aliquota decisa dal Comune, 11,81 euro, che arrotondati diventato 12 euro.
Le scadenze di pagamento sono fissate nel 16 giugno per il versamento della prima rata, quella in favore dello stato, e nel 16 dicembre, per la seconda rata in favore del Comune. L’importo, quindi, va suddiviso in 2 rate, nel caso specifico, pari a 6 euro ciascuna.
Vediamo che cosa succede, se il contribuente non onora la scadenza. L’infrazione è sanzionata al 30% dell’importo evaso o versato in ritardo, ma se egli si avvale del ravvedimento operoso, la sanzione è abbassata allo 0,2% per ogni giorno di ritardo, se questi è contenuto in numero massimo di 14 giorni, per cui al quattordicesimo giorno pagherà solamente il 2,8%. Per i ritardi compresi tra i 15 e i 30 giorni, la sanzione viene elevata al 3% e successivamente al 3,75% fino al novantesimo giorno.
Il contribuente dovrà anche pagare un tasso di interesse legale, che è stato fissato allo 0,5% per l’anno 2015. Tale percentuale è rapportata ai 365 giorni dell’esercizio, per cui bisogna calcolare allo scopo i giorni effettivi di ritardo.