Il codice tributo 2014 è quello che il contribuente deve utilizzare con il modello F24 per il versamento dell’azionale all’IRES del 4% per le società del settore petrolifero e gas, relativamente alla seconda rata dell’acconto o al pagamento in un’unica soluzione. Tale addizionale fu prevista dalla Legge n.7/2009, all’art.3 comma 2, nel quale si specifica che le società attive nel campo petrolifero e del gas sono tenute a versare anche un’addizionale all’IRES del 4% dell’utile prima delle imposte, qualora relativamente all’esercizio precedente risultino avere pagato al Fisco un carico inferiore al 19%.
In ogni caso, l’addizionale non si applica per gli esercizi chiusi in perdita e non può risultare superiore al minimo tra i seguenti valori, differenza tra incidenza fiscale del 19% e aliquota di incidenza fiscale come da conto economico, importo corrispondente alle percentuali indicate del patrimonio netto, ovvero 1,03% fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2011, 2,58% per gli esercizi compresi tra il 2012 e il 2015, 5,15% per gli esercizi successivi al 2015 e fino a tutto il 2019, 4,65% per gli esercizi successivi al 2019 e fino a tutto il 2023, 4,2% per gli esercizi successivi al 2023 e fino a tutto il 2028.
Il legislatore ha previsto, in sostanza, una tassazione aggiuntiva rispetto all’ordinaria imposta sui redditi delle società, ad oggi ferma al 27,5% per le società petrolifere e del gas, tenendo conto che pochi mesi prima del varo della norma, le quotazioni del petrolio erano schizzate ai massimi di sempre, salvo ripiegare proprio nel corso del varo della stessa, per effetto della congiuntura internazionale negativa.
L’addizionale IRES del 4% fu prevista, quindi, per offrire risposte a un’opinione pubblica abbastanza contrariata da quelli che furono avvertiti come sovraprofitti dell’industria energetica. Il codice tributo 2014 è proprio quello che bisogna utilizzare per il versamento della seconda rata dell’acconto o dell’unica rata ai fini IRES. Bisogna compilare il modello F24 alla sezione Erario e indicare negli appositi campi sia l’anno di riferimento per l’imposta, sia l’importo a debito dovuto. Successivamente, al Totale A si deve indicare la somma degli importi a debito verso l’Erario, mentre al Totale B la somma degli eventuali crediti vantati.
Questo campo va lasciato vuoto, in assenza di posizioni creditorie. Infine, al Saldo si ottiene la posizione netta del contribuente, a debito in caso di Totale A superiore al Totale B, o a credito, nel caso opposto.