Codice Tributo 1710 – Guida

Il codice tributo 1710 è quello che il contribuente deve utilizzare con il modello F24 per il versamento dell’imposta sostitutiva sui redditi di cui all’art.41 comma 1 lettera g-quater del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi.

Il codice va utilizzato alla sezione Erario, ma in corrispondenza del campo rateazione regione prov mese rif non va indicato niente. Dopo va inserito l’importo da versare e l’anno di riferimento per il versamento. Al Totale A deve essere indicato il debito complessivamente dovuto all’Erario, mentre al Totale B bisogna indicare gli eventuali importi a credito vantati, sempre nei confronti dell’Erario. Al Saldo si ottiene la posizione netta del contribuente, che può essere ancora a debito, nel caso in cui il Totale A risulti superiore al Totale B, a credito nel caso opposto, in cui sia il Totale B ad essere superiore al Totale A.

Il riferimento normativo di questa imposta si ha al D.P.R. 600 del 99/99/1973, art.26 ter comma 1, laddove prescrive che sui redditi di cui all’art.41, comma 1, lettera g del T.U.R., approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, l’impresa di assicurazione applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dall’articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.461.

Sui redditi di cui all’articolo 41, comma 1, lettera g del citato del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi, i soggetti indicati nel primo comma dell’art.23 applicano un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dall’art.7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.461.

Sui redditi di capitale indicati nei commi 1 e 2, dovuti da soggetti non residenti e percepiti da soggetti residenti nel territorio dello Stato è dovuta un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi con aliquota del 12,50 per cento. L’imposta sostitutiva può essere applicata direttamente dalle imprese di assicurazioni estere operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale, scelto tra i soggetti indicati nell’articolo 23, che risponde in solido con l’impresa estera per gli obblighi di determinazione e versamento dell’imposta e provvede alla dichiarazione annuale delle somme. Il percipiente è tenuto a comunicare, ove necessario, i dati e le informazioni utili per la determinazione dei redditi consegnando, anche in copia, la relativa documentazione o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva nella quale attesti i predetti dati ed informazioni. Nel caso in cui i redditi siano percepiti direttamente all’estero si applicano le disposizioni dì cui all’articolo 16 bis del testo unico delle imposte sui redditi.