Il codice tributo 1040 è quello che ci serve per effettuare il pagamento della ritenuta d’acconto Irpef per i contratti di collaborazione occasionali. Si immagini di essere uno studente e che nel tempo a disposizione si voglia fare un lavoro. Ipotizziamo che una società ci abbia commissionato il compito di creare un sito online per l’avvio dell’attività su Internet e allo scopo ci abbia fatto un contratto di collaborazione occasionale.
Questi si differenzia da un qualsiasi lavoro subordinato, in quanto il collaboratore svolge la sua attività in piena autonomia, senza vincoli di orario e senza doversi presentare in un determinato luogo, purché soddisfi gli obiettivi fissati dal committenti. La prestazione occasionale è sgravata dai contributi previdenziali, proprio in considerazione della sua temporaneità e della condizione, appunto, occasionale dell’attività svolta. Tuttavia, essa non può superare i trenta giorni di durata con lo stesso committente nell’arco dell’anno solare, così come il collaboratore non potrà percepire complessivamente più di 5000 euro netti all’anno, conteggiando allo scopo tutte le collaborazioni svolte.
Il compenso erogato al collaboratore dal committente deve essere soggetto a una trattenuta pari al 20%, che il collaboratore dovrà decurtare a titolo di acconto Irpef e versare allo stato. Per questo, dovrà utilizzare proprio il codice 1040, anche se per lo stesso scopo esiste il codice 1038. Attenzione, però, a non fare confusione. Il secondo deve essere utilizzato solo quando la collaborazione occasionale è stata svolta da un libero professionista e in relazione a un’attività rientrante nella sua professione. Per esempio, se abbiamo affidato a un avvocato una pratica legale, sul compenso a questi erogato si dovrà trattenere sempre il 20%, ma che dovrà essere versato al Fisco con il codice 1038.
In entrambi i casi, però, resta fissata come data ultima per il versamento quella del sedicesimo giorno del mese successivo allo svolgimento dell’attività. La ritenuta va redatta con numero progressivo, in base alla quantità di collaborazioni svolte con lo stesso committente nell’anno e firmata dal collaboratore, mentre il committente effettuerà il versamento della ritenuta con l’apposito codice 1040, a titolo di sostituto d’imposta.
Abbiamo detto che il versamento avviene a titolo di acconto Irpef. Se il collaboratore non ha percepito altri compensi nell’anno, potrebbe non essere obbligato alla dichiarazione dei redditi, al di sotto di 4800 euro lordi all’anno. Tuttavia, sarà sempre conveniente effettuarla, perché tali trattenute gli sarebbero rimborsate, in quanto sui redditi più bassi risulterebbero più elevate di quanto il contribuente avrebbe dovuto versare.