Il codice tributo 6781 è quello che il contribuente utilizza per compensare i crediti derivanti dalle ritenute eccedenti pagate sui redditi dei propri dipendenti con altri eventuali debiti fiscali, anche relativi a imposte diverse. Questo codice tributo ha sostituito con la risoluzione n.9/E del 18 gennaio 2005 dell’Agenzia delle Entrate il precedente 1678, che si riferiva fino ad allora alle ritenute da lavoro dipendente, ora codice tributo 6781, alle ritenute da lavoro autonomo, 6782, e alle ritenute sui redditi di capitale, 6783.
Poniamo che un datore di lavoro si accorga alla fine del periodo d’imposta di avere pagato sui redditi dei propri dipendenti più tasse di quelle che avrebbe dovuto. In sostanza, egli vanta un credito verso lo stato. Dal 2010 si è disposto che questi crediti possono essere compensati con altre imposte, anche dovute verso enti differenti, se il pagamento avviene con il modello F24.
Il codice tributo da utilizzare allo scopo è, appunto, il 6781 e si riferisce ai versamenti in eccedenza di ritenute di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale, che emergano dalla dichiarazione del sostituto d’imposta.
Nel modello F24 deve essere indicato l’importo a credito e l’anno d’imposta a cui esso si riferisce. Alla Sezione Erario, poi, vanno riportati anche gli importi a debito, sempre che essi siano presenti, altrimenti bisogna lasciare vuoto l’apposito spazio. Dalla differenza tra il Totale A e il Totale B emergerà un credito netto o un debito netto, il Saldo. Nel primo caso, il datore di lavoro vanterà ancora un credito verso l’Erario, nel secondo dovrà versare tale differenza.
Vediamo cosa succede se il datore di lavoro vanterà un credito. Si dovranno seguire le norme fissate nel D.P.R. 10/11/1997 n.445 all’art.1, laddove si prescrive che il recupero del credito nello stesso periodo d’imposta avverrà scomputando l’importo dai versamenti successivi, con il recupero nel primo periodo d’imposta successivo a quello dell’eccedenza dei pagamenti, oppure scomputandola dai versamenti dovuti nel corso dell’anno, tramite l’utilizzo del modello F24, avvalendosi della compensazione con altri tributi, oppure tramite richiesta di rimborso con dichiarazione del sostituto d’imposta. Con riferimento a quest’ultima opzione, il datore di lavoro dovrà fare emergere il credito nella dichiarazione dei redditi.
L’art.17 del D.Lgs.241/1997 sancisce anche che se l’eccedenza riportata non viene scomputata nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo o se la dichiarazione non viene presentata, il sostituto d’imposta può chiedere il rimborso, ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602. L’utilizzo è quindi semplice.