l codice tributo 1713 è quello che il datore di lavoro deve utilizzare per il versamento del saldo dell’imposta sul TFR, in scadenza il 16 febbraio.
Nella scadenza di febbraio, occorre provvedere al versamento del saldo dell’imposta sul TFR, il cui acconto era stato pagato con il codice tributo 1712 entro il 16 dicembre precedente, ossia 2 mesi prima.
Parliamo dell’imposta sostitutiva che il datore di lavoro deve pagare sulla rivalutazione annuale del Trattamento di Fine Rapporto. Facciamo qualche passo indietro. Ogni anno, il datore di lavoro deve accantonare una somma in favore del proprio lavoratore, corrispondente grosso modo a una mensilità e che alimenta un fondo, il cosiddetto TFR, che sarà erogato al lavoratore solo alla cessazione del rapporto di lavoro, salvo i casi particolare di anticipi parziali, consentiti a certe condizioni dalla legge.
Il TFR cresce di anno in anno per due ragioni, in primo luogo, perché alle somme già accantonate si aggiungono quelle nuove che il datore di lavoro deve accantonare, secondariamente, perché il TFR è soggetto a una rivalutazione annuale, che è pari a un tasso fisso dell’1,50%, a cui si somma il 75% dell’aumento del costo della vita, come rivelato dall’Istat. Questa rivalutazione è soggetta all’imposizione fiscale, la cui aliquota era pari all’11% fino al 31 dicembre del 2014, ma che dall’1 gennaio del 2015 è salita al 17%.
L’imposta va versata entro il 16 dicembre dell’anno di riferimento come acconto e il saldo si versa entro il 16 febbraio dell’anno successivo. La rivalutazione è annuale, ma avviene anche nei casi di cessazione del rapporto di lavoro. Non si ha alcuna imposta sostitutiva da versare, nel caso in cui il lavoratore abbia optato per l’integrale trasferimento del TFR a un fondo pensione. Qui, infatti, non esisterebbe proprio l’oggetto dell’imposizione fiscale.
L’imposta va versata come acconto e saldo con il modello F24 e consente al datore di lavoro di compensare le somme a debito con eventuali altre somme a credito, sia relative alla stessa imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR, sia ad altre imposte. Nel primo caso, facciamo riferimento al credito derivante dal prelievo anticipato sul TFR. Esso può essere utilizzato fino a compensazione dell’ imposta dovuta e l’importo compensato non concorre alla determinazione del limite massimo annuo di compensazione.
L’acconto da versare entro il 16 dicembre è pari al 90% dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR pagata nell’anno precedente. Il saldo dipende dal rapporto tra quanto già versato a titolo di acconto e quanto si sarebbe dovuto versare.
Esempio: con riferimento all’anno 2013, il datore di lavoro ha pagato 250 euro a titolo di imposta sostitutiva. Entro il 16 novembre del 2014, egli dovrebbe versare come acconto 225 euro (90% di 250 euro), utilizzando il codice tributo 1712. Poniamo che nell’esercizio 2014, la somma delle rivalutazioni dei TFR dei dipendenti sia pari a 1500 euro, su cui grava l’imposta dell’11%. Egli dovrà, quindi, versare 165 euro. Avendo pagato 60 euro in più come acconto, al 16 febbraio vanterà un credito di 60 euro, che potrà compensare con altre imposte, utilizzando il codice tributo 1713 come indicato.